IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1  novembre
1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina veterinaria nell'adunanza tenutasi in data
29 novembre 1994;
  Viste   le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione e dal senato accademico  della  medesima  Universita'
degli studi di Camerino, nelle ordinanze tenutesi entrambe in data 26
gennaio 1995;
  Visto  il parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1995;
  Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina veterinaria
nell'adunanza tenutasi in data 5 luglio 1995, che adegua la  proposta
di  modifica  di  statuto  alle  osservazioni formulate dal Consiglio
universitario nazionale;
  Viste  le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio   di
amministrazione  e  dal  senato accademico della medesima Universita'
degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in  data  20
luglio 1995;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di approvare la modifica di
statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui  all'art.  17
del  citato  testo  unico  di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592;
  Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge  9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 58 del vigente statuto, relativo alla facolta' di medicina
veterinaria, e' aggiunto il seguente secondo comma:
  La facolta' conferisce inoltre i seguenti diplomi:
   in produzioni animali orientamento acquacoltura e maricoltura.